Il TRUST è uno strumento giuridico del sistema Anglosassone del “Common Law” basato su dei legami fiduciari; sorge per effetto della stipula di un atto, redatto e trascritto nel Regno Unito, con cui un soggetto definito disponente (o “settlor”) conferisce, tramite atto Notarile, i propri beni o diritti all’interno di un negozio giuridico detto, appunto, TRUST, dove tali beni o diritti sono gestii da un altro soggetto definito il “trustee” il quale ha l’obbligo di amministrarli nell’interesse di un terzo soggetto (beneficiario) per il perseguimento di un determinato scopo.
Nel primo il diritto di proprietà è un concetto assoluto che non viene intaccato dall’utilizzo che il proprietario può fare del bene posseduto. In qualunque situazione venga a trovarsi il bene (ad esempio essere dato in comodato, essere locato, concesso in usufrutto, costituito in garanzia, ecc.), esso è sempre riconducibile ad un proprietario.
Il secondo ordinamento, invece, è caratterizzato da un maggiore pragmatismo e consente di realizzare il concetto di proprietà in funzione dell’utilizzo del bene posseduto. Pertanto è prevista una particolare forma di proprietà fiduciaria trilaterale in forza della quale il bene, senza essere proprietà di alcuno in senso stretto, può venire ceduto da un soggetto, il quale lo trasferisce ad un negozio giuridico che verrà gestito da un fiduciario (detto trustee) che lo amministra a beneficio di un terzo (beneficiario).
L’atto istitutivo del TRUST è chiamato “Deed of TRUST”; è steso per iscritto e contiene due negozi giuridici: il primo, il trasferimento della proprietà dei beni dal disponente nel TRUST; il secondo, le regole da seguire nella gestione di questi beni.
“Letter of wishes” è il documento che il disponente può inserire nel TRUST per dare indicazioni in merito a singoli atti di gestione e amministrazione che dovranno essere eseguiti dal trustee.
Chi costituisce un TRUST e quali sono i soggetti coinvolti?
Il Disponente
Attraverso un avvocato di diritto Inglese autorizzato ed iscritto alla SRA, il disponente (o “settlor”) è colui che dà ordine di istituire un negozio giuridico che prende il nome di TRUST trasferendovi determinati suoi beni ottenendo così la separazione dalla parte di suo patrimonio conferita in TRUST da quella che resta nella sua sfera patrimoniale (effetto segregativo).
In sostanza il disponente è la persona fisica, o giuridica, che si stacca di beni mobili e/o immobili e li conferisce nel TRUST. Il disponente cede la proprietà dei beni conferiti nel TRUST creando uno sdoppiamento del diritto di proprietà, in proprietà formale al TRUST e di proprietà sostanziale ad un beneficiario. Il disponente determina anche la durata del TRUST che non può essere perpetua.
Il TRUST è irrevocabile da parte del disponente a meno che non sia diversamente stabilito nell’atto istitutivo. Il disponente può segregare in TRUST generalmente qualsiasi tipo di bene. Infatti tale istituto può avere a oggetto non solo beni immobili, ma anche beni mobili registrati, beni mobili non registrati, quote societarie, conti correnti bancari, crediti e strumenti finanziari.
Il Trustee
Il trustee, invece, è il soggetto che gestisce i beni conferiti nel TRUST, in relazione ai quali ha poteri di amministrazione secondo le istruzioni impartite dal disponente e secondo le finalità del TRUST definite nell’atto istitutivo e in favore di terzi beneficiari. Il trustee, ha, inoltre, l’obbligo di rendere conto della gestione dei beni al disponente, al beneficiario e all’eventuale guardiano (o “protector”) laddove previsto.
Il Beneficiario
Il beneficiario è il soggetto che gode dei frutti del TRUST quando viene a mancare il disponente.
Il Guardiano
Il guardiano (o “protector“) è una figura che viene spesso inserito nel TRUST al quale possono essere attribuite dal disponente diverse funzioni, quali: esercitare poteri amministrativi di concerto con il gestore; esprimere il benestare sulle decisioni assunte dal trustee; impartire direttive o istruzioni al gestore; supervisionare l’attività di amministrazione del TRUST. Spesso il guardiano viene inserito soprattutto quando il beneficiario risulta essere un minore.
Riepilogando
(A) [il disponente o “settlor”] ha un bene e lo cede ad un negozio giuridico (B) [il TRUST], che ne diventa effettivamente il proprietario il quale è gestito da (C) [il trustee], che si impegna ad amministrare il bene ricevuto in favore di (D) [il beneficiario] secondo le disposizioni che (A) [il disponente o “settlor”] ha imposto quando conferiva il bene nel TRUST.
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