Il TRUST non è direttamente disciplinato dal sistema normativo di molti paesi Europei, ma è comunque uno strumento giuridico legittimo. Ad esempio in Italia, in particolare, è attuabile in virtù della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Pertanto, il TRUST Anglosassone è riconosciuto nell’ordinamento giuridico Italiano come istituto di diritto privato, ma non è regolamentato dalla legge italiana.
È compito del disponente (o “settlor”) o del trustee scegliere la legge applicabile fra gli ordinamenti giuridici stranieri che legiferano in modo specifico sul TRUST (quali, ad esempio, l’Inghilterra). Se, tuttavia, il disponente o il trustee non effettuano tale scelta, si deve applicare la legge con cui il TRUST ha più strette connessioni (luogo di gestione, collocazione dei beni, residenza del trustee, residenza del beneficiario, etc.).
Nei paesi Europei il TRUST Anglosassone è riconosciuto come:
- un TRUST istituito all’estero;
- un TRUST costituito in Inghilterra per beni situati all’estero;
- un TRUST istituito da cittadini stranieri (non Inglesi) su beni che si trovano all’estero.
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